L’Associazione Coaching Italia ha contribuito a redigere la Norma Italiana UNI 11601 sul servizio e sulla professione di Coaching.

Per questo motivo, facendo seguito alle segnalazioni e alle richieste di approfondimento, desideriamo porre l’attenzione su alcuni punti fondamentali per quanto riguarda la legge 4/2013 anche in relazione alla pubblicazione della Norma Italiana UNI 11601 sul Coaching del 12 novembre 2015.

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→ Coaching – Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizio

Come si evince da una semplice consultazione dell’Art. 7 della legge 4/2013, (…) al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni Professionali di Categoria possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche un’attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato (ACCREDIA), relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Come specificato al punto f) la legge parla della possibilità di “Certificare” la professionalità dei Coach solo attraverso la definizione di norme tecniche a cura dell’UNI e perseguendo specifiche procedure dettate da ACCREDIA.

L’A.Co.I. partecipa al tavolo di lavoro (GL1 ex GL U830001) dell’UNI fin dalla sua prima istituzione e quindi ci appare indispensabile, in base a questa importante partecipazione, specificare quanto segue:

La “Certificazione” di conformità alla norma UNI verrà effettuata esclusivamente da Organismi certificatori indipendenti (accreditati presso l’Ente nazionale di Accreditamento – Accredia). Essi verificheranno che il professionista da “certificare”, raggiunga gli standard previsti dalla Norma italiana UNI 11601 del 2015 sul Coaching.

Il 12 Novembre 2015, infatti, è stata pubblicata la prima Norma Italiana sul Coaching 11601 che interessa la definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizio e ci appare importante porre l’accento sul fatto che un ulteriore passo verso lo sviluppo di una professione è stato compiuto.

La norma definisce la terminologia e le caratteristiche del servizio di Coaching e indica i requisiti per la fornitura di servizi di Coaching per:

  • orientare e guidare i fornitori dei servizi;
  • favorire la scelta informata e consapevole da parte degli utilizzatori dei servizi di Coaching (persone, gruppi, organizzazioni profit e no-profit).
  • La norma UNI 11601 non definisce le competenze dei Professionisti Coach.

Per garantire la massima trasparenza delle informazioni, sintetizziamo i seguenti punti:

  • le Associazioni possono rilasciare un attestato di Iscrizione e/o di regolare iscrizione (secondo quanto stabilito da statuto e regolamenti interni);
  • Le Associazioni non possono “certificare” Coach o Corsi di Coaching, poiché tali certificazioni sono di competenza di specifici Organismi Certificatori (Accredia);
  • Non si può utilizzare la terminologia “Coach Certificato” o “Accreditato” .

Alla luce di queste importanti considerazioni s’invitano tutti i Soci a modificare/correggete eventualmente i biglietti da visita, i profili Social, i siti, e i documenti di comunicazione. Si rende obbligatorio, altresì, inserire in tutti i documenti il riferimento “Attività professionale di cui alla legge 4/2013″

Si specifica, inoltre, che:

  • I Corsi di Coaching “riconosciuti” da A.Co.I., che hanno seguito un iter di riconoscimento, sono solo quelli pubblicati sul sito.


ATTENZIONE – Alcune aziende e Associazioni culturali sostengono in essere in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dei soggetti privati certificare i propri clienti o soci, compito che spetta ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’attestazione che le Associazioni Professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo).