Terminologia per allinearsi alla Norma UNI 11601

La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, tra le quali vi è la professione del Coach. In base alle norme che prevedono le modalità di esercizio delle “nuove professioni” e alle leggi che disciplinano le modalità di “riconoscimento”, “accreditamento” e “certificazione”, segnaliamo alcuni obblighi da seguire, per essere in linea con quanto la legge dispone.

Raccomandiamo ai Soci, alle Scuole di Coaching e agli Enti di Formazione di attenersi a queste indicazioni, anche come espressione di adesione al Codice Etico e Deontologico A.Co.I.

Espressioni da NON usare (sui biglietti da visita, social network, siti, carta intestata, comunicazioni, ecc.):

  • Accreditato A.Co.I.
  • Certificato A.Co.I.
  • Tutte le variazioni sul tema che contengono le due parole “certificato” e “accreditato”.

Espressioni che si possono usare:

  • Coach Professionista iscritto ad A.Co.I. (+ numero d’iscrizione facoltativo)
  • Coach Professionista iscritto negli elenchi dell’Associazione Coaching Italia

In ogni caso nelle comunicazioni ai clienti (come ad esempio nelle fatture) va inserita una dicitura, quale:

  • Professione di cui alla legge 4/2013
  • Professione disciplinata dalla legge 4/2013
  • Professione esercitata in conformità alla legge 4/2013
  • Professionista operante ai sensi della Legge 4/2013 2

Le Scuole di Coaching che offrono Corsi di Formazione, utilizzabili per ottenere le credenziali A.Co.I. non li dovranno qualificare come “Certificati” o “Accreditati”, ma con espressioni del tipo:

  • Corso Riconosciuto da A.Co.I. (o dall’Associazione Coaching Italia)
  • Corso valido per ottenere le credenziali A.Co.I.

Queste espressioni sono utilizzabili per ogni corso che A.Co.I. riconosce come programma formativo.

Se il corso viene riconosciuto si dovrà indicare come segue:

  • Corso Riconosciuto da A.Co.I. – Associazione Coaching Italia

ATTENZIONE – Alcune Associazioni o addirittura soggetti privati, si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’Associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta ad un organismo di certificazione autorizzato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’Attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione autorizzato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo).