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In Italia il Coaching non è una Professione regolamentata. L’attività è priva di un Ordine Professionale e lo Stato italiano non detta i requisiti minimi per l’esercizio della professione. Il processo di regolamentazione si differenza da quello che avviene nelle cosiddette Professioni Regolamentate (psicologo, architetto, medico, ingegnere, ecc.)

Il 14 gennaio 2013 lo Stato italiano ha varato la Legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di Professioni non organizzate) che offre ai singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da un’Associazione Professionale – come nel caso dell’Associazione Coaching Italia – un Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4 della Legge 4/2013.

Come precisato dall’art. 7 della stessa, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni Professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

  • alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  • agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  • alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello utente;
  • all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.

La condizione che la Legge 4/2013 pone per considerare “Professionisti” coloro che svolgono certe attività e l’esercizio abituale di tali attività.
Ne consegue, per A.Co.I., che sono da considerare “Professionisti” solo coloro sono chiamati “Soci Ordinari” e, fra questi, coloro che hanno ottenuto la qualificazione.

Tale categoria è stata rispettivamente identificata, in armonia con la Legge 4/2013, con:

  1. Socio Qualificato A.Co.I.
  2. Socio Qualificato A.Co.I. – I.M. (International Member)

Il Socio Qualificato A.Co.I. – I.M. gode dell’aggiuntiva qualifica internazionale. Essa inserisce il Socio A.Co.I. in un network di colleghi a livello internazionale e costituisce un’opportunità particolarmente interessante ai fini della crescente tendenza all’internazionalizzazione.
Naturalmente i Soci di entrambe queste categorie sono tenute al rispetto dei requisiti definiti dalla Legge 4/2013.

Si precisa che il possesso di un Attestato rilasciato da un’Associazione Professionale non rappresenta un requisito necessario per l’esercizio dell’attività di Coaching.

L’Associazione Coaching Italia iscrive nei propri elenchi unicamente Coach il cui iter formativo sia verificabile e rispondente ai requisiti definiti dall’Associazione. L’iscrizione comporta, da parte dell’iscritto: il rispetto delle norme statutarie, il rispetto del codice di condotta, l’obbligo di seguire le linee guida, l’obbligo di aggiornamento permanente.

L’Associazione Coaching Italia rilascia ad ogni socio iscritto un Attestato di qualificazione professionale dei servizi così come previsto dall’art. 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, un documento che attesta il possesso di specifici requisiti da parte del Socio iscritto.


Valutazione dei requisiti per ottenere l’Attestato di Qualificazione Professionale dei Servizi

Hai un attestato che ti è stato rilasciato presso una Scuola di Coaching il cui Corso è riconosciuto dall’Associazione Coaching Italia e hai sostenuto l’esame presso la Scuola?

Entro quindi giorni dal risultato finale dell’esame puoi iscriverti all’Associazione e ottenere l’Attestato di Qualificazione Professionale dei servizi  senza sostenere l’esame d’ingresso

Hai un attestato che ti è stato rilasciato da una Scuola di Coaching il cui corso è riconosciuto dall’Associazione Coaching Italia, ma sono passati oltre 15 giorni dall’esame?

Devi sostenere l’esame di valutazione e dopo potrai iscriverti all’Associazione Coaching Italia ed ottenere l’Attestato di Qualificazione professionale dei servizi.

Hai un attestato che ti è stato rilasciato da una Scuola il cui Corso NON è riconosciuto dall’Associazione Coaching Italia?

Occorre prima valutare i tuoi requisiti formativi. Dovrai sostenere l’esame di valutazione e, in ultima istanza, potrai iscriverti all’Associazione Coaching Italia ed ottenere l’Attestato di Qualità e di qualificazione professionale dei servizi

Hai un attestato che ti è stato rilasciato da un’Associazione professionale di categoria di Coaching, italiana o estera?

Occorre presentare un’istanza in carta semplice al Consiglio Direttivo Nazionale chiedendo di sostenere un esame individuale (colloquio) con un membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il CDN, valutata la presenza dei prerequisiti (ovvero aderenza agli standard formativi minimi), fissa un colloquio individuale di valutazione.

ATTENZIONE
Per Associazione analoga all’Associazione Coaching Italia s’intende un’Associazione Professionale che sia strutturata nel rispetto della Legge 4/2013. In altre parole l’Associazione deve effettuare una verifica dei titoli in ingresso, disporre e controllare l’obbligo di aggiornamento permanente e aver rilasciato almeno una volta l’attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, (Legge 4/2013). In parziale deroga a quest’ultimo punto, nel caso di Associazione Estera, verrà valutata la presenza di un attestato di competenza (al posto dell’attestato ex art. 4). In tal senso il CDN si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’Associazione di provenienza dell’aspirante socio.


► Per adempiere all’obbligo della formazione annuale (previsto dalla legge 4/2013), i Soci che provengono da Scuole di Coaching riconosciute devono effettuare l’iscrizione inderogabilmente entro 15 giorni dalla fine del Corso.