Segreteria Organizzativa Nazionale
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La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e stabilisce il quadro nel quale operano le associazioni professionali.
La UNI 11601:2024 opera su un piano diverso: definisce la terminologia e le caratteristiche del servizio di Coaching e indica i requisiti per la sua fornitura. La norma precisa espressamente che non definisce le competenze dei professionisti Coach.
È quindi importante utilizzare correttamente termini come iscrizione, riconoscimento, Attestazione, certificazione e accreditamento, evitando formulazioni che possano attribuire ad A.Co.I., ai suoi Soci o alle Scuole riconosciute qualificazioni differenti da quelle effettivamente possedute.
A.Co.I. raccomanda ai Soci, alle Scuole di Coaching e agli Enti di Formazione di attenersi alle indicazioni riportate in questa pagina anche in coerenza con il Codice Etico e Deontologico A.Co.I..
L’iscrizione all’Associazione Coaching Italia non deve essere presentata come una certificazione o un accreditamento del professionista.
Espressioni da non utilizzare per indicare la semplice iscrizione ad A.Co.I.:
Espressioni utilizzabili:
Il numero di iscrizione può essere indicato quando pertinente.
L’art. 1, comma 3, della Legge 4/2013 prevede che chi esercita una delle professioni rientranti nel suo ambito di applicazione contraddistingua la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il Cliente, mediante espresso riferimento agli estremi della legge.
Una formulazione chiara utilizzabile a questo scopo è:
Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Il riferimento alla legge deve essere distinto dall’eventuale indicazione dell’iscrizione ad A.Co.I. e dall’eventuale possesso dell’Attestazione prevista dalla stessa Legge 4/2013.
Per approfondire il quadro normativo: Legge 4/2013 e Coaching professionale in Italia.
Il riconoscimento di un percorso formativo da parte di A.Co.I. è una valutazione associativa effettuata secondo i criteri e i requisiti stabiliti dall’Associazione.
Non deve essere presentato come certificazione del corso, accreditamento Accredia o approvazione da parte dello Stato.
Per i percorsi ai quali A.Co.I. ha effettivamente attribuito il proprio riconoscimento, la formulazione da utilizzare è:
Corso Riconosciuto da A.Co.I. – Associazione Coaching Italia
oppure:
Corso Riconosciuto da A.Co.I.
Le Scuole e gli Enti di Formazione devono utilizzare il riferimento al riconoscimento A.Co.I. esclusivamente per i corsi ai quali tale riconoscimento sia stato effettivamente attribuito e nei limiti previsti dai regolamenti dell’Associazione.
Per conoscere i percorsi attualmente riconosciuti consulta: Corsi di Coaching riconosciuti da A.Co.I..
È importante distinguere la terminologia utilizzata.
Il riconoscimento A.Co.I. riguarda la valutazione associativa di un corso o percorso formativo rispetto ai criteri stabiliti dall’Associazione.
La certificazione è un’attività di valutazione della conformità rispetto a requisiti definiti. L’oggetto della certificazione deve essere sempre identificato con precisione: può riguardare, a seconda dello specifico schema applicabile, una persona, un servizio, un prodotto o un sistema.
L’accreditamento, nel sistema nazionale di valutazione della conformità, riguarda invece la competenza degli organismi che svolgono determinate attività di valutazione della conformità.
In Italia Accredia accredita gli organismi di certificazione nei relativi schemi e campi di accreditamento. Accredia non certifica direttamente il Coach.
Per approfondire: Accreditamento, certificazione e riconoscimento nel Coaching: quali sono le differenze?.
La UNI 11601:2024 – Coaching – Definizione, caratteristiche e requisiti del servizio riguarda il servizio di Coaching.
La stessa UNI precisa che la norma non definisce le competenze dei professionisti Coach.
Di conseguenza, il riferimento alla UNI 11601:2024 non dimostra, da solo, la certificazione del Coach, di un corso di formazione o di una Scuola.
Allo stesso modo, dichiarare che un’attività o un percorso tiene conto dei contenuti della UNI 11601:2024 non equivale automaticamente a dichiarare che esso sia certificato.
Per approfondire la norma consulta: UNI 11601:2024 e servizio di Coaching.
Le associazioni professionali che possiedono i requisiti previsti dalla Legge 4/2013 possono, su richiesta, rilasciare ai propri iscritti l’Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati prevista dagli artt. 4, 7 e 8 della legge.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiarisce che tale Attestazione non può essere assimilata a una certificazione di qualità, a un accreditamento o a un riconoscimento professionale.
L’Attestazione può documentare, nei limiti stabiliti dalla Legge 4/2013, elementi quali la regolare iscrizione del professionista all’Associazione, i requisiti richiesti per l’iscrizione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti agli associati e le garanzie offerte all’utenza.
La Legge 4/2013 precisa inoltre che l’Attestazione non costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
L’eventuale certificazione professionale deve pertanto essere tenuta distinta dall’Attestazione associativa.
Quando viene dichiarata una certificazione accreditata è necessario verificare:
Il semplice fatto che un organismo possieda un accreditamento non significa infatti che ogni certificazione da esso rilasciata ricada automaticamente nel relativo campo di accreditamento.