Nel quadro delle professioni non organizzate in ordini o collegi, la Legge 4/2013 prevede l’Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati come uno degli strumenti attraverso i quali le associazioni professionali possono fornire informazioni e garanzie agli utenti.
Questo istituto si applica anche al Coaching Professionale, con caratteristiche e limiti precisi.
Comprendere che cosa attesta questo documento, e soprattutto che cosa non attesta, consente di distinguere correttamente l’Attestazione associativa dalla certificazione professionale, dall’accreditamento e dai titoli necessari per l’esercizio di professioni regolamentate.
Cos’è l’Attestazione di qualità e di qualificazione professionale
L’Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati è il documento che un’Associazione professionale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 4/2013 può rilasciare, su richiesta, ai propri iscritti.
L’Attestazione può documentare, nei limiti stabiliti dalla legge:
- la regolare iscrizione del professionista all’Associazione;
- i requisiti necessari per partecipare all’Associazione;
- gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per il mantenimento dell’iscrizione;
- le garanzie fornite dall’Associazione all’utente;
- l’eventuale possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale possesso, da parte del professionista, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità a una norma tecnica UNI, quando applicabile.
L’Attestazione ha quindi una funzione di trasparenza nei confronti del cittadino e del Cliente e permette di rendere verificabili alcune informazioni relative al professionista e al sistema associativo al quale aderisce.
Attestazione e verifica dei requisiti professionali
L’Attestazione non deve essere ridotta alla sola adesione a un codice etico.
Nell’ambito delle proprie regole, un’Associazione professionale può prevedere e verificare requisiti di formazione, conoscenze, competenze e abilità necessari per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione, oltre al rispetto delle regole etiche, deontologiche e di aggiornamento professionale previste dal proprio sistema.
Questa verifica rimane però una verifica associativa.
Non equivale automaticamente a una certificazione della persona rilasciata da un organismo di certificazione secondo uno specifico schema o una norma tecnica applicabile.
A cosa serve l’Attestazione
L’Attestazione consente di rendere trasparenti informazioni utili sul rapporto tra professionista e Associazione.
In particolare, può permettere al cittadino di verificare:
- la regolare iscrizione del professionista all’Associazione;
- l’esistenza di requisiti associativi per l’iscrizione e il mantenimento della stessa;
- la presenza di standard qualitativi e di qualificazione professionale;
- l’adesione a un Codice Etico e Deontologico;
- l’esistenza di strumenti associativi di tutela dell’utente;
- le ulteriori informazioni previste dalla Legge 4/2013 che siano applicabili al singolo professionista.
Cosa l’Attestazione non è
Per una corretta comprensione del suo significato, è altrettanto importante chiarirne i limiti.
L’Attestazione:
- non è un titolo abilitante;
- non è una certificazione di parte terza del professionista;
- non è un accreditamento;
- non equivale a un riconoscimento statale della professione;
- non autorizza all’esercizio dell’attività;
- non garantisce risultati specifici del servizio professionale.
L’Attestazione documenta quanto previsto dalla Legge 4/2013 e dal sistema associativo di riferimento, ma non trasforma l’iscrizione all’Associazione in una certificazione professionale.
Attestazione e certificazione: qual è la differenza?
Attestazione associativa e certificazione professionale sono strumenti differenti.
L’Attestazione è rilasciata dall’Associazione professionale al proprio iscritto nei casi e secondo le condizioni previste dalla Legge 4/2013.
Una certificazione professionale, invece, è rilasciata da un organismo di certificazione rispetto ai requisiti definiti dallo specifico schema o dalla norma applicabile.
Per questo motivo l’Attestazione non deve essere comunicata come “certificazione A.Co.I.” e l’iscrizione all’Associazione non deve essere presentata come “accreditamento A.Co.I.”.
Per approfondire le differenze consulta: accreditamento, certificazione e riconoscimento nel Coaching.
Chi può rilasciare l’Attestazione
L’Attestazione prevista dalla Legge 4/2013 può essere rilasciata dalle associazioni professionali che possiedono i requisiti previsti dalla legge, ai propri iscritti e su richiesta degli stessi.
Il rilascio è quindi collegato all’appartenenza all’Associazione e alla sussistenza dei requisiti previsti.
L’Attestazione è obbligatoria per esercitare come Coach?
No.
La Legge 4/2013 stabilisce espressamente che l’Attestazione non rappresenta un requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Di conseguenza, il possesso dell’Attestazione non costituisce una condizione generale per poter esercitare il Coaching Professionale in Italia.
Allo stesso modo, l’iscrizione a un’Associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013 è volontaria.
Il valore dell’Attestazione per il cittadino
Dal punto di vista del cittadino, il valore dell’Attestazione risiede soprattutto nella possibilità di disporre di informazioni verificabili sul professionista e sul sistema associativo al quale aderisce.
L’utente può così conoscere l’esistenza di requisiti associativi, standard qualitativi e di qualificazione professionale, regole deontologiche e strumenti di tutela.
L’Attestazione non costituisce quindi una garanzia assoluta sulla qualità o sui risultati della singola prestazione, ma rappresenta uno degli elementi che il cittadino può utilizzare per orientarsi nella scelta di un professionista.
L’Attestazione A.Co.I.
A.Co.I. – Associazione Coaching Italia rilascia ai propri iscritti, nei casi e secondo le condizioni previste dalla Legge 4/2013 e dai propri regolamenti, l’Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati.
L’Attestazione A.Co.I. deve essere tenuta distinta:
- dall’iscrizione all’Associazione;
- dal riconoscimento A.Co.I. attribuito ai Corsi di Coaching;
- dalle certificazioni professionali volontarie;
- dalle credenziali rilasciate da altre organizzazioni professionali;
- dall’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.
Per approfondire il processo di iscrizione e il rilascio dell’Attestazione, consulta come ottenere l’Attestazione A.Co.I. e cosa significa iscriversi a un’Associazione professionale ai sensi della Legge 4/2013.


